LO STATUTO

Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia

STATUTO

 

Art. 1
È costituita una Associazione ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia", enunciabile anche con la sigla "SIMTI": Associazione a carattere scientifico e senza scopo di lucro ("not for profit"). L'Associazione ha sede in Roma, in via Principe Amedeo n. 149/d, ed è regolata dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Art. 2
Gli scopi dell'Associazione sono:

·         promuovere l'organizzazione di servizi trasfusionali efficienti e qualificati, al fine di offrire al malato una terapia trasfusionale adeguata, aggiornata e uniforme per qualità e metodologia in tutto il territorio nazionale;

·         contribuire al progresso scientifico, tecnico, organizzativo, sociale e morale della immunoematologia e della trasfusione del sangue;

·         rappresentare e tutelare i propri associati, in campo nazionale e internazionale, sul piano scientifico, professionale, giuridico e morale;

·         offrire agli organi decisionali e consultivi dello Stato e delle Regioni ed alle istituzioni impegnate in campo trasfusionale e immunoematologico una qualificata collaborazione per la programmazione e lo sviluppo del servizio trasfusionale del Paese;

·         promuovere la formazione e l’addestramento in medicina trasfusionale anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM).

 

Art. 3
I Soci della Associazione si distinguono in:

 

·         Soci Ordinari

·         Soci Onorari

 

                Sono SOCI ORDINARI i laureati in Medicina e Chirurgia e gli altri laureati nel ruolo sanitario interessati agli scopi della Associazione per ragioni attinenti al loro impegno professionale e al loro interesse culturale.

                Sono SOCI ONORARI gli enti e le persone che vantano particolari meriti in campo immunoematologico e trasfusionale, o che abbiano contribuito in modo eminente al conseguimento degli scopi della Associazione ed alla sua affermazione.

Possono essere soci le persone fisiche di qualunque nazionalità purché maggiorenni. La partecipazione dei Soci alla vita associativa non è temporanea ma permanente.

Art. 4  
I Soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. 
Ai Soci onorari non è richiesto il pagamento di alcuna quota associativa. Tutti i Soci hanno diritto di voto e lo esercitano in Assemblea secondo le modalità previste dal Regolamento.

Tutti i Soci sono, oltre che elettori, eleggibili negli Organi della Associazione.

Ogni Socio, indipendentemente dalla categoria a cui appartiene, ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'entità delle quote associative versate.

 

Cessa a far parte della Associazione il Socio che:

·         presenti dimissioni volontarie per iscritto;

·         sia dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo;

·         non sia più in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.

 

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione ed a usufruire dei servizi offerti dalla stessa e dell'accesso ai materiali conservati presso l'Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 5
Sono Organi della Associazione:

a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio Medico - Legale;
g) la Consulta Nazionale;
h) le Assemblee Regionali;
i) le Delegazioni Regionali;
j) i Delegati Regionali.

Gli Organi dell'Associazione sono elettivi.
Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le norme riportate dal Regolamento.

Art. 6
L'ASSEMBLEA GENERALE è costituita da tutti i Soci, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell'ambito dei poteri a ciascuno attribuiti dal presente Statuto e secondo norme del regolamento.
L'Assemblea Generale:

·         approva lo Statuto, il Regolamento e le relative modifiche, che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;

·         elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Medico - Legale, secondo le norme di Regolamento;

·         stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;

·         stabilisce la sede e i temi dei Convegni Nazionali di Studio della Associazione;

·         delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annua;

·         approva il Bilancio Consuntivo annuale;

·         approva il Bilancio Preventivo annuale;

·         approva la Relazione Morale presentata dal Consiglio Direttivo;

·         su proposta del Consiglio Direttivo nomina i Soci Onorari e conferisce i titoli di benemerenza della Associazione;

·         ratifica le deliberazioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell'Assemblea.

 

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o, dietro richiesta di almeno un terzo dei Soci, per mozione presentata alla Consulta Nazionale e da questa approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Si riunisce, altresì in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 13 del presente Statuto, per il rinnovo dell'intero Consiglio e dei Collegi. In tale evenienza ha facoltà di protrarre o anticipare la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina e, con questi, dei membri dei Collegi. L'Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.
L'Assemblea sia ordinaria,
sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è presieduta da un Socio, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente della Associazione.

Art. 7
L'Associazione potrà rivolgere la propria attività anche a particolari figure quali quelle dei Tecnici e degli Infermieri che operano nell'ambito della medicina Trasfusionale (Affiliati).
Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell'Associazione.
Gli Affiliati partecipano alle attività previste nell'Associazione e nel presente Statuto, solo in sede propositiva.
L'attività e le funzioni degli Affiliati sono stabilite dall'apposito Regolamento delle Sezioni degli Affiliati.
Le attività degli Organi degli Affiliati sono definite nell'apposito Regolamento delle Sezioni degli Affiliati.
Il Coordinatore degli Affiliati - Sezione Tecnici e il Coordinatore degli Affiliati - Sezione Infermieri possono
partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su invito del Consiglio
.


Art.  8
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l'organo direttivo della Associazione. È costituito da nove membri che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Possono essere eletti a farne parte i Soci Ordinari.
Nella prima seduta che segue ogni suo rinnovo, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza e nel suo seno:

·         il Presidente;

·         il Vice-Presidente;

·         il Segretario;

·         il Tesoriere;

 

Il Consiglio Direttivo:

·         elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, in conformità con le linee direttive fissate da quest'ultima;

·         esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l'accettazione o il rigetto e ne riferisce all'Assemblea;

·         delibera la cessazione dei Soci e ne riferisce all'Assemblea;

·         propone all'Assemblea la misura della quota associativa annua per le varie categorie di Soci;

·         redige la Relazione Morale e il Bilancio Consuntivo annuale;

·         predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità esistenti o previste;

·         amministra il patrimonio dell'Associazione avvalendosi dell'opera del Tesoriere;

·         decide la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e della Consulta Nazionale, stabilendone l'ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai Delegati Regionali;

·         indice e gestisce i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;

·         decide la costituzione di gruppi di studio, di lavoro, di propaganda, nominandone i componenti, fissandone il campo d'azione e coordinandone l'attività;

·         nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internazionali, definendone il mandato;

·         propone all'Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;

·         decide l'istituzione delle Delegazioni Regionali ed il loro eventuale scioglimento, riferendone all'Assemblea;

·         in caso di inadempienza degli Organi regionali, dà mandato al Presidente di convocare le Assemblee Regionali in seduta straordinaria e delibera, in caso di comprovata urgenza, in materia di competenza dell'Assemblea, sottoponendo le decisioni a ratifica di quest'ultima in occasione della sua prima convocazione;

·         propone all'Assemblea la nomina dei Soci onorari e il conferimento dei titoli di benemerenza della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce in sua precaria assenza.
È validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.
Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede
la riunione.
La
convocazione dell'Assemblea straordinaria richiede la maggioranza qualificata di cinque voti favorevoli.

 

Art. 9
Il PRESIDENTE ha la legale rappresentanza della Associazione ed è responsabile della osservanza delloStatuto e del Regolamento.
In particolare:

·         rappresenta l'Associazione e ne ha la firma, che può delegare;

·         tiene i rapporti con le altre Società scientifiche e con le Autorità sanitarie;

·         provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

·         convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio;

·         sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte per la elezione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere;

·         convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e propone il Presidente della seduta;

·         illustra alla Assemblea la Relazione Morale e i Bilanci Consuntivo e Preventivo annuali;

·         adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica.

 

In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Vice-Presidente, o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente acquisisce la qualifica di "Past President" e, come tale, per un periodo di due anni, partecipa con voto consultivo alle sedute ed alla attività del Consiglio Direttivo.

Art. 10
Il COLLEGIO DEI SINDACI è l'Organo di controllo amministrativo della Associazione.
È composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Tre dei suoi membri possono essere scelti tra persone di specifica competenza, estranee alla Associazione. I membri effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio, che ne coordina le attività.
Il Collegio dei Sindaci:

·         controlla la regolare tenuta dei libri contabili;

·         redige una relazione scritta sul Bilancio Consuntivo e la presenta all'Assemblea;

·         esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.

 

È validamente riunito con la presenza di tre membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. È ammessa la presentazione all'Assemblea di una relazione di minoranza sul Bilancio Consuntivo.

Art. 11
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è l'Organo supremo cui è demandata la tutela del rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I membri effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio, che ne coordina l'attività.

Il Collegio dei Probiviri:

·         dirime le controversie tra i Soci, gli Affiliati, e fra questi e gli Organi della Associazione;

·         si pronuncia, in caso di appello, sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, sulle cessazioni dei Soci e le decadenze di cui al successivo Art. 13 del presente Statuto;

·         assume ogni iniziativa atta a tutelare il rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento.

 

È validamente costituito con la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
Il suo giudizio è definitivo.


Art. 12
Il COLLEGIO MEDICO - LEGALE è l'Organo di consulenza della Associazione e dei Soci in materia medico - legale attinente alla disciplina immunoematologica e trasfusionale. È composto da tre membri che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Due dei suoi membri possono essere scelti tra persone di specifica competenza, estranee alla Associazione.
I membri del Collegio eleggono fra loro un Presidente, che ne coordina l'attività.

Art. 13

Il PRESIDENTE decade per:

·         dimissioni;

·         mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.

 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO decade per:

·         mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo;

·         mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall'Assemblea Generale dei Soci;

·         contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri;

·         mancato conseguimento della nomina di Presidente in tre sedute consecutive, da tenersi nell'arco di due mesi.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza dei Collegi.

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO decadono per:

·         dimissioni;

·         assenza, mancante di validi e giustificati motivi, in tre sedute consecutive del Consiglio.

 

 

Art. 14
La CONSULTA NAZIONALE è l'Organo di consultazione del Consiglio Direttivo.
È composta dai Delegati Regionali.
Si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria. Può riunirsi anche in seduta straordinaria dietro motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o per decisione del Consiglio Direttivo.
È convocata e presieduta dal Presidente.
È validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Fatto salvo il caso di cui all'Art. 6 del presente Statuto, i pareri della Consulta Nazionale emergono dalle dichiarazioni dei singoli rappresentanti, senza dar luogo a votazioni.

Art. 15
L'ASSEMBLEA REGIONALE è costituita dai Soci Ordinari che operano nel territorio della Regione.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Può riunirsi anche in seduta straordinaria per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che hanno diritto a farne parte, oltre che prima di ogni convocazione della Consulta Nazionale.

 

 

L'Assemblea Regionale:

·         tratta ogni tema soggetto a dibattito nazionale e formula in proposito i propri orientamenti;

·         esamina le questioni di carattere giuridico-organizzativo specifiche del proprio territorio, esprimendo orientamenti e proposte;

·         dibatte tematiche di carattere scientifico, promuovendo l'aggiornamento culturale e tecnico dei Soci;

·         elegge la Delegazione Regionale.


L'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
di almeno un terzo dei Soci che hanno il diritto di prendervi parte: in seconda convocazione, è valida qualunque
sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.


Art. 16
La DELEGAZIONE REGIONALE è costituita dai Soci Ordinari eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, secondo le norme di Regolamento, in ragione di uno ogni dieci o frazione di dieci superiore a cinque dei Soci Ordinari operanti nella Regione.
I membri della Delegazione Regionale eleggono fra loro il Delegato Regionale e collaborano nell'espletamento del suo mandato.
Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 17

Il DELEGATO REGIONALE:

·         organizza regionalmente l’Associazione;

·         rappresenta l'Associazione in riunioni e contatti di carattere locale in ambito regionale;

·         convoca e presiede l'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria, di cui stabilisce l'ordine del giorno;

·         provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Regionale.

 

Il Delegato Regionale resta in carica quattro anni e può essere rieletto.
In caso di impedimento, può incaricare un membro della Delegazione Regionale di rappresentarlo in sede di Consulta Nazionale.


Art. 18
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all'assemblea dei Soci per l'approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune.

Art. 19
Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:

·         dalle quote annuali dei Soci;

·         da contributi, sovvenzioni, donazioni e liberalità di Enti, Società e Privati SOSTENITORI i quali contribuiscono alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi della Associazione;

·         da valori mobiliari;

·         da proventi diversi.

 

Tutti i Soci ordinari versano una quota annua.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.


 

Art. 20

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o
ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell'Associazione.
La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci con le
maggioranze previste all'art. 6.
È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della
liquidazione.


Art. 21
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio
o in seduta straordinaria con le modalità previste all'art. 6 ultimo comma del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

Art. 22
Il Regolamento di attuazione del presente Statuto è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 23
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni. 

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

(Assemblea Generale dei Soci 27.05. 2011)

 

ART. 1 -  ISCRIZIONE

Per iscriversi alla Associazione l’aspirante Socio deve inoltrare domanda scritta indirizzata al Presidente.

Nel caso di Soci Ordinari, la domanda deve essere sottoscritta da due Soci, che presentano l’aspirante, e corredata da un breve curriculum professionale e scientifico, che consenta di verificare l’interesse del candidato alla disciplina di immunoematologia e medicina trasfusionale, secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto dell’Associazione.

In tutti i casi la domanda sottintende l’accettazione delle norme di Statuto e di Regolamento e va corredata degli elementi informativi richiesti dal Consiglio Direttivo.

L’accoglimento delle domande di iscrizione è deciso dal Consiglio Direttivo, che le valuta nella prima riunione utile. E’ facoltà del Consiglio Direttivo richiedere all’aspirante Socio ed ai due soci presentatori ulteriori elementi conoscitivi.

Dopo l’approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, la Segreteria ne dà comunicazione all’aspirante Socio che deve provvedere, entro tre mesi dalla comunicazione e  pena la decadenza della domanda, al pagamento della quota associativa annuale e a trasmettere alla Segreteria l’attestazione del pagamento.

L’iscrizione decorre dalla data nella quale la Segreteria riceve l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota. In caso di pagamento eseguito prima dell’esame da parte del Consiglio Direttivo, l’iscrizione decorre dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di valutazione negativa, la Segreteria provvede alla restituzione della quota.

Il Socio Ordinario che si iscrive potrà accedere ad una qualsiasi delle cariche sociali regionali o nazionali soltanto dopo la regolare iscrizione di almeno due anni alla società.

 

ART. 2 - QUOTA

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota entro il primo quadrimestre dell’esercizio sociale.

 

ART. 3 - CESSAZIONE DEI SOCI

In tutti i casi previsti dallo Statuto, la cessazione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con atto motivato e documentato. È dichiarato moroso il Socio che omette di versare per due anni consecutivi la quota e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito. La dichiarazione di morosità fa seguito ad un preavviso di almeno un mese, inviato con lettera raccomandata. Il versamento delle quote dovute annulla la deliberazione di cessazione. Non è ammesso il versamento della quota relativa all’anno sociale corrente qualora non siano state versate le quote relative ad annualità precedenti.

Il Socio cessato per morosità o dimissionario dovrà attendere tre anni, dalla data di delibera di cessazione da Socio, prima di poter ripresentare la propria domanda di adesione alla società.

 

ART. 4 - ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione.

Viene convocata con un preavviso di almeno trenta giorni sulla data della riunione.

L’avviso di convocazione deve precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione e deve riportare la data, il luogo, l’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti all’ordine del giorno. Fatta eccezione per il caso previsto al successivo Art. 10 del presente Regolamento, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale va inviato con lettera indirizzata personalmente a ciascun Socio.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, per visione, presso la sede dell’Associazione, dal quindicesimo all’ottavo giorno precedenti quello fissato per l’Assemblea. Fatti salvi i casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 13 dello Statuto, l’Assemblea Generale nel cui ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali ha luogo nel corso del Convegno Nazionale di Studio dell’Associazione, da tenersi, di regola, con cadenza almeno biennale.

Diritto di voto e verifica poteri.

I Soci Ordinari esercitano il proprio diritto di voto nell’Assemblea Generale.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza, fatto salvo quanto definito all’art. 10 riguardo alla delega di voto in occasione dell’Assemblea per le elezioni delle cariche associative nazionali.

Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue, in quanto dovute.

Validità Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea accerta l’esistenza dei requisiti richiesti dall’Art. 6 dello Statuto e dichiara l’Assemblea validamente costituita. In caso di mancanza dei requisiti richiesti per la validità dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione, in seduta straordinaria, entro 60 giorni.

Svolgimento

Il Presidente dell’Assemblea dà inizio ai lavori con la lettura dell’ordine del giorno, cui segue l’esame degli argomenti dallo stesso elencati.

Nella voce "varie eventuali" possono essere trattati unicamente gli argomenti preventivamente accettati dall’Assemblea.

Durante il dibattito, il Presidente dell’Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l’argomento di volta in volta trattato e proclama l’esito delle votazioni concernenti i singoli temi trattati.

Viene redatto verbale scritto, a cura di un Segretario, per l’occasione nominato dall’Assemblea, dietro proposta del Presidente dell’Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate vengono portate a conoscenza dei Soci attraverso gli organi di stampa della Associazione.

Votazioni

Il voto può essere espresso:

-          per appello nominale;

-          per alzata di mano;

-          con scheda segreta.

La parità dei voti equivale a voto contrario dell’Assemblea.

 

ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE, PAST PRESIDENT

Nella sua prima seduta, il CONSIGLIO DIRETTIVO elegge il Presidente a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.

Su proposta del Presidente, elegge inoltre, con scrutinio segreto e a maggioranza dei voti, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nomina, infine, il Direttore della Rivista, il Direttore del Bollettino, il Coordinatore dei gruppi di studio e di lavoro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o, in difetto, a richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo elabora i Bilanci Consuntivo e Preventivo con almeno 30 giorni di anticipo sulla data della riunione dell’Assemblea che deve approvarli e li trasmette al Collegio dei Sindaci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo nel cui ordine del giorno è iscritto l’esame dei Bilanci vengono invitati a partecipare i membri del Collegio dei Sindaci.

I Convegni Nazionali di Studio della Associazione sono indetti e gestiti dal Consiglio Direttivo, che ne propone all’Assemblea la sede e i temi. Per la realizzazione di tali Convegni, il Consiglio Direttivo nomina apposito Comitato Organizzatore, il quale, oltre a curarne l’organizzazione in collaborazione con i Soci locali, ha il compito di elaborarne e condurne la gestione amministrativa. Il rendiconto scientifico e amministrativo dei Convegni è sottoposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione.

Il PRESIDENTE ha la legale rappresentanza della Associazione e adempie al proprio mandato nel più scrupoloso rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle quali è garante.

Il VICE-PRESIDENTE sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento e collabora al buon andamento della vita della Associazione.

Collabora, inoltre, con il Presidente nell’adempimento dei compiti a questo devoluti.

In caso di vacanza, assume temporaneamente la presidenza.

In caso di vacanza del Vice-Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Il SEGRETARIO ha il compito di seguire le attività delle Delegazioni Regionali e di promuovere il coordinamento.

Collabora con il Presidente nella esplicazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali della Associazione.

Il TESORIERE sovrintende alle attività amministrative della Associazione e presenta al Consiglio Direttivo i Bilanci Consuntivo e Preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il PAST PRESIDENT partecipa di diritto alle riunioni e alle attività del Consiglio Direttivo per il biennio successivo alla scadenza del suo mandato di Presidente.

Ha il compito di assicurare la migliore continuità nella conduzione generale della Associazione, sotto il profilo politico-gestionale, organizzativo e tecnico-scientifico.

 

ART. 6 - COLLEGIO DEI SINDACI

I Sindaci si riuniscono con la frequenza necessaria ad esercitare un regolare controllo della gestione amministrativa della Associazione.

Hanno, altresì, il compito di redigere collegialmente la relazione di competenza sul Bilancio Consuntivo e di illustrarla alla Assemblea.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando sono in discussione i Bilanci.

 

ART. 7 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri decidono sulle questioni sottoposte al loro giudizio soltanto dopo aver sentito le parti ed esaminati tutti gli atti concernenti la vertenza e dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole.

Il Collegio è impegnato ad attivare ogni possibile iniziativa atta a conseguire deliberazioni unanimi.

Le deliberazioni del Collegio vengono comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.

 

ART. 8 - COLLEGIO MEDICO-LEGALE

Le funzioni del Collegio Medico-Legale sono di carattere meramente consultivo ed i suoi pareri sono riservati al Consiglio Direttivo.

Al Collegio Medico Legale possono richiedere un parere gli Organi della Associazione ed i singoli Soci, anche per questioni di interesse personale.

Il parere viene richiesto al Presidente della SIMTI attraverso comunicazione scritta, inoltrata tramite lettera o e-mail. Il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile esamina le richieste pervenute, valutando in relazione alla natura del quesito l’effettiva necessità di sottoporle all’esame del Collegio Medico-Legale.

I quesiti che il Consiglio Direttivo decide di inoltrare al Collegio Medico-Legale vengono inviati per un esame preliminare a ciascuno dei suoi componenti. Il Presidente del Collegio Medico-Legale può riservare a se ovvero affidare ad un componente il compito di relazionare sul caso, esponendolo nella prima riunione utile.

Il Collegio Medico-Legale, una volta pervenuto ad una conclusione sul caso in esame, predispone una adeguata ed esaustiva relazione, a cura del Presidente, che la trasmette al Consiglio Direttivo. Questo la esamina e la ratifica alla prima riunione utile.

È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere sul caso ulteriori chiarimenti, integrazioni o precisazioni.

Una volta ratificato dal Consiglio Direttivo, il parere può essere inviato al richiedente ed eventualmente pubblicato sul Bollettino e sul sito web dell’Associazione, se riveste carattere ed interesse generale.

 

ART. 9 -  DECADENZA DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

a) In caso di decadenza del PRESIDENTE, il Vice-Presidente provvede, nel termine di 30 giorni, a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa, se del caso, la reintegrazione del Consiglio Direttivo, affinché quest’ultimo possa procedere alla elezione del nuovo Presidente.

b) In caso di decadenza del CONSIGLIO DIRETTIVO, questo resta in carica per l’ordinaria amministrazione.

È tenuto a convocare non prima di 90 giorni e non oltre 120 giorni una Assemblea straordinaria per il rinnovo dell’intero Consiglio e dei Collegi.

Nel nuovo Consiglio, il mandato dei quattro Soci che hanno conseguito il minor numero di preferenze è di durata dimezzata. Nella stessa evenienza, l’Assemblea ordinaria, su proposta del proprio Presidente, fissa la durata del mandato di tutti i nuovi eletti, anticipandone o posponendone la scadenza, allo scopo di rideterminare la coincidenza dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali con il Convegno Nazionale di Studi della Associazione. Il criterio da seguire è quello della migliore approssimazione temporale rispetto all’ordinaria scadenza di ciascun mandato.

c) In caso di decadenza di un MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, la surroga si determina individuando nuovamente i primi nove eletti nella graduatoria delle preferenze espresse in occasione delle elezioni, escludendovi il membro dimesso, ricavandone altresì, se del caso, le variazioni di durata del mandato di ciascuno che possono conseguire a tale nuova individuazione.

d) Per ogni altro Organo della Associazione o carica sociale, decadenze e surroghe si realizzano con i criteri sopra indicati, in quanto applicabili. Eventuali dubbi o controversie sono risolti con giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri. In tutti i casi di surroga, il Socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella del Socio che sostituisce.

 

ART. 10 - ELEZIONI DELLE CARICHE ASSOCIATIVE NAZIONALI

Le elezioni delle cariche associative nazionali si svolgono in sede assembleare e garantendo la segretezza del voto. Le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, che sovrintende alla compilazione delle liste e dà direttive su quanto necessario all’espletamento delle votazioni.

Data delle elezioni

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio Direttivo in ottemperanza al disposto dell’Art.4 e, se del caso, dell’Art.9 del presente Regolamento.

La data delle elezioni è comunicata ai Delegati Regionali con un anticipo di almeno 90 giorni, a mezzo lettera raccomandata.

I singoli Soci ricevono tale informazione a mezzo del Bollettino della Associazione o di lettera per posta ordinaria.

Lista dei candidati

Le votazioni si effettuano su liste di candidati proposti dalle Assemblee Regionali o candidatisi da se stessi. Requisiti indispensabili per la candidatura sono l’essere iscritto alla società da almeno due anni ed essere in regola con il versamento della quota associativa. Per i Collegi dei Sindaci, dei Probiviri e Medico-Legale, in carenza di candidatura, i nominativi possono essere proposti per la votazione dal Consiglio Direttivo. Le candidature per la elezione del Consiglio Direttivo e dei Collegi devono essere fatte pervenire alla Segreteria della Associazione almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni, eventualmente accompagnate da un sintetico curriculum di ogni candidato (circa dieci righe dattiloscritte). Il Consiglio Direttivo verifica l’eleggibilità dei candidati che comporranno le liste elettorali e compila tali liste distinguendo quattro elenchi, uno per ciascun Organo. Le liste riportano, in ordine alfabetico, cognome e nome dei candidati, preceduti da un numero progressivo e seguiti, se del caso, dalla o dalle Delegazioni Regionali proponenti. L’elenco delle candidature è, comunque, indicativo: ciascun Socio è anche eleggibile.

 

Pubblicazione sul Bollettino dell’Associazione

Con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data fissata per l’Assemblea Generale, il Bollettino della Associazione, pubblica:

1) l’avviso di convocazione dell’Assemblea;

2) la lista dei candidati per i singoli Organi;

3) un estratto delle norme che regolano l’espressione del voto;

4) il curriculum sintetico di ciascun candidato, ove sia pervenuto e corrisponda ai requisiti già indicati.

5) modulo di delega

Costituzione del Seggio Elettorale e modalità di votazione

In sede di elezioni delle cariche sociali, l’Assemblea, su proposta del proprio Presidente, nomina nel suo seno un Seggio Elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, scelti fra i Soci presenti, che non siano candidati. A tutte le operazioni del seggio Elettorale partecipa inoltre, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, un componente della Segreteria dell’Associazione.

Dopo la costituzione del Seggio Elettorale e prima di procedere ad ogni operazione di voto, il Presidente del Seggio provvede a dare lettura e fornire copia del presente articolo del regolamento ai componenti del Seggio Elettorale.

Il Seggio Elettorale:

-          provvede a identificare, mediante presentazione di un documento di identità o attestandone la conoscenza diretta, i Soci che si presentano per il voto;

-          verifica il diritto degli elettori a esprimere il voto in base ai tabulati predisposti dalla Segreteria Nazionale, per quanto concerne la regolarità della posizione del Socio rispetto al pagamento delle quote associative secondo l’art. 4 dello Statuto;

-          fornisce all’elettore la scheda elettorale; la scheda è unica e riporta gli spazi per l’apposizione dei nominativi prescelti quali componenti dei singoli Organi. Il voto viene espresso scrivendo in questi spazi i nominativi dei Soci prescelti dal Socio votante. Può essere espresso un massimo di preferenze corrispondente al numero di posti vacanti del Consiglio Direttivo e un massimo di tre preferenze per ciascun Collegio.

-          sovrintende alle operazioni di voto e registra i Soci che hanno votato e le modalità identificative adottate;

-          controlla la validità della scheda e del voto;

-          sovrintende alle operazioni di scrutinio;

-          redige verbale scritto delle operazioni elettorali.

In particolare, i componenti del Seggio  verificano che venga inserita nell’urna la scheda ripiegata in quattro.

Espressione del voto per delega

Ciascun Socio può esercitare il voto anche per delega, consegnandola ad un altro Socio avente diritto al voto presente in Assemblea.

La delega è compilata dal Socio delegante su un apposito modulo predisposto dalla Segreteria, alla quale può essere preventivamente richiesto, oppure disponibile sul bollettino e sul sito web dell’Associazione.

La delega deve essere firmata in originale ed accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del Socio delegante.

Ciascun Socio delegato può ricevere la delega da parte di non più di tre altri Soci deleganti.

Il Socio delegato consegna ciascuna delega al Seggio, il quale ne controlla la regolarità e compie la verifica del diritto all’esercizio di voto sia del Socio delegante, sia del Socio delegato. La delega deve essere conservata ed allegata al verbale delle operazioni elettorali.

Il Socio delegato ritira al Seggio la scheda elettorale di ciascun Socio delegante ed esprime in quel momento il voto su ciascuna scheda ricevuta.

La modalità di espressione del voto mediante delega deve essere registrata.

Schede nulle

Sono nulle le schede votate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sono altresì nulle le schede che portano un numero di nominativi superiore a quello consentito, tanto da non permettere l’identificazione delle preferenze legittimamente attribuibili.

La validità del voto è giudicata insindacabilmente dal Seggio Elettorale con decisione assunta a maggioranza.

Proclamazione degli eletti

Lo spoglio delle schede avviene non appena concluse le operazioni di voto. Esauriti i relativi controlli - ivi compresa l’eleggibilità dei Soci votati che non figuravano nelle liste - il Presidente del Seggio rende noti i voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, per la proclamazione dell’ultimo candidato eletto, si dà la preferenza al candidato più anziano di età. Nei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri vengono eletti membri supplenti i candidati che si sono collocati al quarto e al quinto posto in graduatoria. Quando, per la elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio Medico-Legale, risultano in lista persone estranee alla Associazione, i voti a queste attribuiti vengono considerati validi fino a consentire l’ingresso di non più di tre candidati esterni nel Collegio dei Sindaci e di due nel Collegio Medico-Legale.

 

Costituzione degli Organi eletti

Considerata l’impossibilità oggettiva di condizionare la data del Convegno Nazionale di Studi (e quindi l’Assemblea nel cui ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali) alla data di chiusura dell’esercizio sociale cui corrisponde la scadenza dei mandati elettivi, i nuovi eletti restano in attesa di convocazione.

Tale convocazione avviene nel più breve tempo possibile dopo la chiusura dell’esercizio sociale con il quale i mandati elettivi sono giunti a scadenza e comunque entro il mese di gennaio dell’anno che segue la chiusura dell’esercizio sociale suddetto.

I nuovi eletti ai vari Organi si riuniscono per convocazione del Presidente uscente e con la presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti, computo da eseguirsi su tutti i Consiglieri (vecchie e nuove elezioni). In caso di parità, con la presidenza del membro più anziano di età.

La composizione dei nuovi Organi dell’Associazione viene comunicata dal Presidente alle autorità e agli enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuno renderla nota.

 

ART.11 - ASSEMBLEA REGIONALE

Il Consiglio Direttivo convoca la prima Assemblea Regionale per la elezione della Delegazione Regionale e del Delegato regionale.

Dell’Assemblea Regionale viene redatto verbale scritto, del quale viene trasmessa copia al Consiglio Direttivo.

Nelle votazione in sede di Assemblea Regionale non sono ammesse deleghe di rappresentanza, salvo che per quelle elettive, nelle quali sono accettate due deleghe di rappresentanza per ogni Socio presente.

 

ART. 12 - DELEGAZIONE REGIONALE

Nelle votazioni per la elezione della Delegazione Regionale, ciascun Socio Ordinario può esprimere un massimo di tre preferenze.

Il voto viene espresso in forma segreta.

Lo spoglio delle schede ha luogo nel corso della stessa seduta in cui si è votato.

Risultano eletti i Soci che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità, viene eletto il Socio più anziano di età.

Le Regioni che hanno un numero di Soci Ordinari uguale o inferiore a cinque hanno comunque diritto ad eleggere il Delegato Regionale.

 

ART.13 - DELEGATO REGIONALE

Eletti i membri della Delegazione Regionale, questi eleggono tra loro, al termine della stessa seduta assembleare, il Delegato regionale.

Può essere espressa una sola preferenza. In caso di parità viene eletto il Socio più anziano di età.

Il Delegato Regionale assolve il proprio mandato in armonia con le linee politico-programmatiche della Associazione e in stretto accordo con il Consiglio Direttivo, che mantiene informato della situazione trasfusionale del territorio di competenza.

Il Delegato Regionale è affiancato nell’adempimento del proprio mandato dai membri della Delegazione Regionale, con funzioni consultive e, per sua delega, anche operative.

Al Delegato Regionale è affidato il compito di gestire i mezzi finanziari di cui la Delegazione dispone.

Di tale gestione rende conto annualmente all’Assemblea Regionale e al Consiglio Direttivo.

Il Delegato Regionale che non provveda ai compiti statutari previsti ed in particolare all’organizzazione regionale dell’Associazione mediante convocazione della Delegazione regionale ed alla convocazione e presidenza dell’Assemblea Regionale ordinaria almeno una volta all’anno, viene sollecitato all’espletamento delle sue funzioni dal Consiglio Direttivo per tramite del Segretario.

Se tali inadempienze persistono, in modo tale da pregiudicare il funzionamento degli organi associativi in sede locale, in assenza di valide controdeduzioni, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Delegato regionale, e rimettere alla Delegazione il compito di provvedere alla elezione di un nuovo Delegato.

Il Delegato Regionale dichiarato decaduto non è rieleggibile per un mandato.

 

ART. 14 - BENEMERENZE

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea Generale il conferimento di titoli di benemerenza associativa.

In particolare, possono essere nominati Presidenti Onorari personalità del mondo scientifico italiano che si siano particolarmente distinte in campo nazionale e/o internazionale per l’impiego profuso nello studio dell’immunoematologia e della trasfusione del sangue e per le realizzazioni conseguite sul piano dottrinario e/o organizzativo.

Il numero dei Presidenti Onorari non è superiore a due.

 

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE BILANCI

Le disponibilità economiche della Associazione vengono amministrate con criteri di sana gestione, intesi ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili vengono tenute secondo le vigenti norme in materia, sono sempre aggiornate e fanno riferimento a giustificativi che le documentino.

Il numerario di cassa è depositato in conti bancari intestati alla Associazione, salvo piccole disponibilità per le spese correnti.

Il Bilancio Consuntivo presenta sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, comprese eventuali partite di giro.

Il rendiconto è articolato in capitoli che forniscono l’analisi delle imputazioni.

 

ART. 16 - GRATUITÀ DELLE CARICHE, RIMBORSI, ASSUNZIONE DI PERSONALE

Le cariche della Associazione non sono retribuite. È ammesso un compenso unicamente per gli eventuali membri dei Collegi dei Sindaci e Medico-Legale che fossero estranei alla Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all’entità di tale compenso.

Le spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo nell’espletamento dell’attività inerente al loro mandato sono rimborsabili.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione ad attività istituzionali o giudicate utili al conseguimento degli scopi della Associazione. Tali spese vengono contenute, di regola, nei limiti della specifica imputazione del Bilancio Preventivo annuale.

 

ART. 17 - ORGANI DI STAMPA

L’Associazione dispone di un proprio organo di stampa a carattere scientifico (la Rivista Blood Transfusion) e di un secondo a carattere organizzativo (il Bollettino Il Servizio Trasfusionale).

Per iniziativa del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea Generale, la Associazione può altresì gestire e patrocinare altre pubblicazioni di carattere scientifico.

 

ART. 18 - CARENZE DEL REGOLAMENTO

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo adotta i necessari provvedimenti con apposite delibere da sottoporre a ratifica dell’Assemblea Generale alla sua prima convocazione.

 

ART. 19 -  MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea Generale, che delibera a maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale che è chiamata a discuterle.

 

ART. 20 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la durata dei mandati dei membri del Consiglio Direttivo di nuova nomina è definita con i criteri di cui all’Art.9 per il caso di decadenza del Consiglio Direttivo: cosicché‚ con scadenza biennale, si determini il rinnovo alternativamente di quattro e cinque membri del Consiglio Direttivo.

 

 

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE AFFILIATI TECNICI

ART. 1 - SEZIONE TECNICI

La Sezione Tecnici della SIMTI elabora il piano annuale delle attività formative della società di interesse per gli Affiliati aderenti. I programmi formativi devono essere stati approvati dall'Assemblea di Sezione, su proposta di almeno un terzo degli Affiliati, prima di essere presentati al Consiglio Direttivo della società.

ART. 2  - AFFILIATI DELLA SEZIONE TECNICI

Sono Affiliati i tecnici che operano nell'ambito della Medicina Trasfusionale, oppure che documentino il proprio interesse per la Medicina Trasfusionale per ragioni attinenti al loro impegno professionale e al loro interesse culturale.

Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell'Associazione.
Gli Affiliati Tecnici sono tenuti al pagamento di un contributo annuo nella misura fissata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea di Sezione.
I contributi vengono versati alla SIMTI, entro il primo quadrimestre dell'anno.
Gli Affiliati esercitano il loro diritto di voto nell'Assemblea di Sezione, secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
Gli Affiliati sono, oltre che elettori, eleggibili alle cariche riguardanti
la loro Sezione.
Decade
dalla qualifica di Affiliato colui che:
- presenti dimissioni volontarie per iscritto;

- non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1
del presente articolo, ed in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.

 

ART. 3 - ADESIONE AFFILIATO

Per iscriversi alla Sezione Tecnici, l'aspirante deve inoltrare domanda scritta indirizzata al Presidente SIMTI.
L'accoglimento delle domande di iscrizione è deciso dal Consiglio Direttivo.
In tutti i casi la domanda sottintende l'accettazione delle norme di Statuto e di Regolamento e va corredata degli
elementi informativi richiesti nella modulistica, ed eventualmente da altra documentazione richiesta dal Consiglio
Direttivo.
L'Affiliato che si iscrive, sia esso nuovo o riscritto, potrà accedere ad una qualsiasi delle cariche soltanto dopo
la regolare iscrizione di almeno due anni alla sezione.

ART. 4 - ORGANI DELLA SEZIONE AFFILIATI TECNICI
Sono Organi della Sezione:
- L'Assemblea di Sezione;
- Il Coordinamento Nazionale;
- Il Coordinatore Nazionale.

Gli Organi della Sezione sono elettivi.
Le elezioni alle cariche della sezione si svolgono secondo le norme previste nel Regolamento
dell'Associazione.

L'Assemblea di Sezione

È costituita da tutti gli Affiliati della Sezione Tecnici, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell'ambito dei poteri a loro attribuiti.

- Suggerisce l'ammontare del contributo annuo di cui all'art. 2;

- Approva le proposte di attività formative presentate dal Coordinamento Nazionale e da sottoporre al Consiglio

  Direttivo SIMTI, che deciderà in merito.
L'Assemblea di Sezione è convocata dal Coordinatore Nazionale. Si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno.
Può riunirsi in seduta straordinaria dietro richiesta di almeno un terzo degli Affiliati.
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli Affiliati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Coordinamento Nazionale
È l'organo direttivo della Sezione Tecnici.
È costituito da 5 componenti, oltre il Coordinatore, e da un componente del Consiglio Direttivo SIMTI, all'uopo delegato come componente di diritto, ma senza diritto di voto.
Possono essere eletti a farne parte gli Affiliati
Tecnici.
I componenti il Coordinamento Nazionale restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Nella prima seduta che segue ogni suo rinnovo (biennale), il Coordinamento Nazionale elegge a maggioranza e nel suo seno il Coordinatore Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale:
- elabora e propone all'Assemblea di Sezione i programmi formativi;
- può  formulare proposte o richieste  di  carattere  più generale, relativamente ai  problemi  della   Medicina
  Trasfusionale, al Consiglio Direttivo SIMTI;
- propone l'ammontare
del contributo annuo
che deve essere deliberato dall'Assemblea di Sezione e ratificato dal 
  Consiglio Direttivo SIMTI.
l Coordinamento Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
È presieduto dal Coordinatore Nazionale o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Coordinamento Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.

Il Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore Nazionale rappresenta la Sezione.
In particolare:
- convoca e presiede il Coordinamento Nazionale, stabilendone l'ODG ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Coordinamento;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo SIMTI su invito, senza diritto di voto;
- viene eletto dal Coordinamento Nazionale di Sezione contestualmente al rinnovo del CD SIMTI.
Il Coordinatore Nazionale dura in carica due anni ed è rieleggibile.

ART.5 - NORME TRANSITORIE

Non sono previste organizzazioni territoriali a carattere regionale, fino a quando non saranno parimenti
rappresentate tutte le regioni con uno standard minimo di 20 iscritti, fatte salve le regioni Basilicata, Molise,
Valle d’Aosta, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano che potranno avere comunque un rappresentante
regionale.
Nelle regioni dove attualmente è presente un coordinamento regionale, questo decadrà con la naturale scadenza
del precedente mandato per adeguarsi al nuovo Regolamento.

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE AFFILIATI INFERMIERI

ART. 1 - SEZIONE INFERMIERI

La Sezione Infermieri della SIMTI elabora il piano annuale delle attività formative della società di interesse per gli Affiliati aderenti. I programmi formativi devono essere stati approvati dall'Assemblea di Sezione, su proposta di almeno un terzo degli Affiliati, prima di essere presentati al Consiglio Direttivo della società.

ART. 2 - AFFILIATI DELLA SEZIONE INFERMIERI

Sono Affiliati gli infermieri che operano nell'ambito della Medicina Trasfusionale, oppure che documentino il proprio interesse per la Medicina Trasfusionale per ragioni attinenti al loro impegno professionale e al loro interesse culturale.

Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell'Associazione.
Gli Affiliati Infermieri sono tenuti al pagamento di un contributo annuo nella misura fissata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea di Sezione.
I contributi vengono versati alla SIMTI, entro il primo quadrimestre dell'anno.

Gli Affiliati esercitano il loro diritto di voto nell'Assemblea di Sezione, secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
Gli Affiliati sono, oltre che elettori, eleggibili alle cariche riguardanti
la loro Sezione.
Decad
e dalla qualifica di Affiliato colui che:
- presenti dimissioni volontarie per iscritto;
- non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1
del presente articolo, ed in base ai quali la domanda
di iscrizione era stata accolta.

 

ART. 3 - ADESIONE AFFILIATO

Per iscriversi alla Sezione Infermieri, l'aspirante deve inoltrare domanda scritta indirizzata al Presidente SIMTI. L'accoglimento delle domande di iscrizione è deciso dal Consiglio Direttivo. In tutti i casi la domanda sottintende l'accettazione delle norme di Statuto e di Regolamento e va corredata degli elementi informativi richiesti nella modulistica, ed eventualmente da altra documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo. L'Affiliato che si iscrive, sia esso nuovo o riscritto, potrà accedere ad una qualsiasi delle cariche soltanto dopo la regolare iscrizione di almeno due anni alla sezione.

ART. 4  - ORGANI DELLA SEZIONE AFFILIATI INFERMIERI

Sono Organi della Sezione:
- L'Assemblea di Sezione;
- Il Coordinamento Nazionale;
- l Coordinatore Nazionale.
Gli Organi della sezione sono elettivi.
Le elezioni alle cariche della sezione si svolgono secondo le norme previste nel Regolamento
dell'Associazione.

L'Assemblea di Sezione

È costituita da tutti gli Affiliati della Sezione Infermieri, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell'ambito dei poteri a loro attribuiti.

- Suggerisce l'ammontare del contributo annuo di cui all'art. 2.

- Approva le proposte di attività formative presentate dal Coordinamento Nazionale e da sottoporre al Consiglio

Direttivo SIMTI, che deciderà in merito.
L'Assemblea di Sezione è convocata dal Coordinatore Nazionale. Si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria dietro richiesta di almeno un terzo degli Affiliati.
L'Assemblea sia ordinaria,
sia straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli Affiliati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.


Il Coordinamento Nazionale

È l'organo direttivo della Sezione Infermieri.
È costituito da  5 componenti, oltre il Coordinatore, e da un componente del Consiglio Direttivo SIMTI, all'uopo delegato come componente di diritto, ma senza diritto di voto.
Possono essere eletti a farne parte gli Affiliati
Infermieri. I componenti il Coordinamento Nazionale restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Nella prima seduta che segue ogni suo rinnovo (biennale), il Coordinamento Nazionale elegge a maggioranza e nel suo seno il Coordinatore Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale:
- elabora e propone all'Assemblea di Sezione i programmi formativi;
- può formulare proposte o richieste di carattere più generale, relativamente ai problemi della Medicina

  Trasfusionale, al Consiglio Direttivo SIMTI;
- propone l'ammontare
del contributo annuo che deve essere deliberato dall'Assemblea di Sezione e ratificato dal Consiglio Direttivo SIMTI.

Il Coordinamento Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. È presieduto dal Coordinatore Nazionale o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Coordinamento Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.


Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale rappresenta la Sezione.
In particolare:
- convoca e presiede il Coordinamento Nazionale, stabilendone l'ODG ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Coordinamento;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo SIMTI su invito, senza diritto di voto;
- viene eletto dal Coordinamento Nazionale di Sezione contestualmente al rinnovo del CD SIMTI.
Il Coordinatore Nazionale dura in carica due anni ed è rieleggibile.

 

ART.5  - NORME TRANSITORIE

Non sono previste organizzazioni territoriali a carattere regionale, fino a quando non saranno parimenti
rappresentate tutte le regioni con uno standard minimo di 20 iscritti, fatte salve le regioni Basilicata, Molise,
Valle d’Aosta, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano che potranno avere comunque un rappresentante
regionale.
Nelle regioni dove attualmente è presente un coordinamento regionale, questo decadrà con la naturale scadenza
del precedente mandato per adeguarsi al nuovo Regolamento.


 

 

 


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